Missioni militari in Africa: quando il consenso diventa una delega senza controllo di Pierangelo Panozzo

Missioni militari in Africa: quando il consenso diventa una delega senza controllo

di Pierangelo Panozzo

Il continente africano è diventato, negli ultimi anni, uno dei terreni più esposti delle tensioni che attraversano il diritto internazionale in materia di uso della forza. Dal Sahel al Corno d’Africa, passando per il Mozambico e la Repubblica Centrafricana, si moltiplicano le missioni militari straniere — ONU, regionali, bilaterali — che spesso si fondano, insieme ad altri titoli giuridici, sul consenso dello Stato ospitante. Il punto non è se questo consenso sia legittimo in sé — lo è, entro limiti precisi — ma quanto resti effettivamente sotto controllo una volta prestato.

La Carta delle Nazioni Unite vieta la minaccia e l’uso della forza all’articolo 2, paragrafo 4. Le uniche eccezioni codificate sono la legittima difesa, disciplinata dall’articolo 51, e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII, in particolare dell’articolo 42. Il consenso dello Stato territoriale non è una terza via elusiva: è una circostanza che esclude l’illiceità di un intervento nei confronti dello Stato consenziente, riconosciuta dall’articolo 20 degli Articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, entro i limiti del consenso stesso — che non rende lecita qualsiasi condotta delle forze intervenute, e presuppone un’autorità competente a esprimerlo per conto dello Stato. È proprio su questi requisiti — chi ha titolo per prestarlo, quanto sia libero, quali operazioni copra — che si gioca la partita.

I casi concreti mostrano come questo equilibrio operi nella pratica. In Mali, il punto di svolta non è il golpe del 2021 in sé, ma il 2023: la richiesta delle autorità di transizione portò il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 2690, a terminare il mandato e disporre il ritiro di MINUSMA — un caso che mostra come la revoca del consenso possa riorientare rapidamente l’intera cornice giuridica di una missione, pur attraverso una fase di ritiro concordata anziché una rottura immediata. In Mozambico, la missione SADC (SAMIM) ha operato dal luglio 2021 al luglio 2024 a Cabo Delgado, sulla base del consenso di Maputo e senza una specifica autorizzazione del Consiglio di Sicurezza — un esempio del ruolo crescente delle organizzazioni regionali africane nella gestione delle crisi. In Somalia, la risoluzione 2767 del dicembre 2024 ha autorizzato gli Stati membri dell’Unione Africana a operare nell’ambito della nuova missione AUSSOM, succeduta ad ATMIS: un caso che illustra bene la compresenza, ormai frequente, tra consenso dello Stato ospitante e autorizzazione del Consiglio di Sicurezza come basi giuridiche cumulative della stessa missione.

Il caso più istruttivo, però, riguarda le basi militari permanenti. A Gibuti convivono contingenti francesi, statunitensi, giapponesi, cinesi e italiani: il consenso a ospitare una base non equivale, di per sé, ad autorizzare operazioni condotte da quella base contro Stati terzi. Sul piano della cessazione del consenso, resta comunque istruttivo il caso Congo–Uganda: la Corte Internazionale di Giustizia accertò che la presenza militare ugandese era divenuta illecita dall’agosto 1998, quando il consenso congolese era venuto meno, salvo un’eccezione circoscritta alla regione di confine dei monti Ruwenzori, nei termini dell’accordo di Luanda.

Il rischio reale, dunque, non è che il consenso venga usato come scorciatoia — è uno strumento giuridicamente solido — ma che un’autorizzazione formalmente valida si trasformi, nei contesti di maggiore fragilità istituzionale, in una delega priva di controllo effettivo nel tempo. È su questo nodo, più che su un generico sospetto verso l’intervento su invito, che si misura la tenuta futura del divieto dell’uso della forza.

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