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Anche il parmense in zona rossa. Leggi le norme che dobbiamo rispettare fino al 3 aprile.

ATTENZIONE.  Come avevamo indicato nella prima stesura di questo articolo, il pezzo di ieri è stato scritto sulla base di  una bozza del decreto. Questa notte è uscito il testo definitivo che è leggermente diverso per le nostre zone e vede l’aggiunta delle indicazione per tutto il territorio nazionale. L’articolo 1 riguarda il parmense e le nuove zone rosse. Gli articoli 2 e 3 riguardano tutto il territorio nazionale, per questi due articoli abbiamo inserito solo le parti che a nostro parere ci potrebbero interessare.

IL DECRETO POTREBBE SUBIRE ALTRE VARIAZIONI.

 Le variazioni le abbiamo evidenziate in rosso.  In blu i nostri commenti ai vari articoli. 

Nel caso di trasgressione delle regole che seguono  è prevista pena detentiva fino a tre anni di reclusione.

DI SEGUITO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO. QUESTO è L’ARTICOLO CHE RIGUARDA IL PARMENSE E LE NUOVE ZONE ROSSE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cussio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,  e Venezia  sono adottate le seguenti misure:

SPOSTAMENTI

a) evitare ogni spostamento in entrata ed in uscita delle persone fisiche dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza . Non ci si può muovere nè verso il resto di Italia nè sul nostro territorio se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza.

PER CHI HA SINTOMI INFLUENZALI 

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; chi  sintomi influenza con febbre sopra i 37.5°deve restare a casa, limitare i contatti sociali e chiamare al telefono il medico curante

CHI E’ IN QUARANTENA E POSITIVI AL TEST

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;  Chi è messo in quarantena ha il  divieto  ASSOLUTO di spostarsi da casa sua.

GLI EVENTI SPORTIVI 

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie; Gli eventi sportivi sono sospesi  in luoghi pubblici e privati. Gli agonisti possono  allenarsi ma con particolari precauzioni.

CONGEDI  E FERIE

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 2, comma1  1 lettera r)  I datori di lavoro devono promuovere i congedi ordinari  e le ferie

SCI

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

MANIFESTAZIONI

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;lli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; Sono sospese tutte la manifestazioni organizzate di qualunque tipo (religioso, culturale, ludico ecc) in qualunque luogo.

CHIESE  E ALTRI LUOGHI DI CULTO

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; L’accesso alle chiese  e altri luoghi di culto deve essere fatto in modo da garantire la distanza di un metro, Sospese tutte le funzioni religiose.

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

Sospesi tutti i servizi educativi, scolastici e formativi ad eccezioni di quelli a distanza e dei corsi per medici in formazione specialistica e per i tirocinanti delle professioni sanitarie. Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali.

CONCORSI PUBBLICI 

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato a lettera d)Sospesi tutti i concorsi pubblici e privati ad esclusioni di quelli fatti via a distanza ( via internet o altre vie telematiche), esclusi quelli per il personale sanitario e per la protezione civile.

BAR E RISTORANTI

n)sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

Bar e Ristoranti restano aperti  dalle 6.00 alle 18.00  se fanno rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone nel locale, pena la sospensione dell’attività

LE  ATTIVITA’ COMMERCIALI

n) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato I lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività m caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; Sono consentite le altre attività commerciali solo se senza assembramenti di persone e con il rispetto di almeno un metro di distanza gli uni dagli altri. Pena la sospensione dell’attività

CENTRI COMMERCIALI 

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

Centri commerciali chiusi nei giorni prefestivi e festivi. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

 

PERSONALE SANITARIO E TECNICO SOSPENSIONE CONGEDI

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

INCONTRI E RIUNIONI

q) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti; Fare incontri e riunioni da remoto (via internet, telefono altro). Se non possibile garantire la distanza di sicurezza

STRUTTURE SPORTIVE, PER IL BENESSERE ED AGGREGATIVE SOSPESE

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ALLEGATO 1 misure igenico sanitarie per tutta Italia (compresi noi)

COME CI DOBBIAMO COMPORTARE PER TUTELARE NOI E GLI ALTRI

 

  1.  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione ln tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’ attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. m) usare la MASCHERINA SOLO se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

GLI ARTICOLI CHE SEGUONO, IL  2 ED IL 3, SONO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Dall’ articolo 2

 

PER CHI VA AL PRONTO SOCCORSO E GUARDIE MEDICHE gli accompagnatori non possono sostare in sala d’attesa salvo diverse disposizioni del personale sanitario

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

 

 PER GLI ANZIANI ED I DISABILI  IN CASA DI RIPOSO O IN ALTRE STRUTTURE

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;  Le visite sono possibili solo nei casi indicati dalla direzione sanitaria delle strutture che li ospitano

 

 

DALL’ARTICOLO 3  Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.

COME FUNZIONA LA MACCHINA DELLA SANITA’ IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO 

  1. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 s lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
    1. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
    2. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell ‘eventuale ceflificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
    3. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
    4. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
      1. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
      2. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
      3. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
      4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’ applicazione delle seguenti misure:
        1. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
        2. b) divieto di contatti sociali,
        3. divieto di spostamenti e viaggi;
        4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
    5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
      1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
      2. indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
      3. rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
    6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
    7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

 

DEGLI ARTICOLI 2 E 3 E 4 DEL DPCM DEL 8 MARZO 2020   ABBIAMO INSERITO SOLO GLI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE ANCHE A NOI  

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